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Scudo fiscale 2009: notizie e aggiornamenti

 
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Scudo fiscale: punto per punto i chiarimenti delle Entrate

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10 ottobre 2009

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sabato il testo della circolare applicativa dello scudo fiscale. Ecco i chiarimenti sui punti più delicati del provvedimento. Il testo integrale del provvedimento, con spiegazioni e approfondimenti, domenica sul Sole 24 Ore in edicola


Paesi ammessi alla regolarizzazione
Si può usufruire della regolarizzazione, oltre che per le attività ubicate in Paesi Ue, per quelle localizzate nei seguenti Stati (rileva la localizzazione al 5 agosto 2009):
•Norvegia e Islanda (Stati SEE);
•Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Turchia (Stati Ocse con scambio di informazioni).
E' obbligatorio il rimpatrio dei capitali regolarizzati da paesi come Svizzera, San Marino, Lussemburgo e Liechtenstein

Rimpatrio «giuridico» degli immobili
Si rientra nel rimpatrio anche qualora venga stipulato un contratto di amministrazione di beni per conto terzi con una società fiduciaria italiana. Il bene deve essere consegnato alla fiduciaria, anche senza essere materialmente trasportato in Italia.
Per gli immobili (o altre attività patrimoniali), si può attuare il rimpatrio conferendoli ad una società con sede nel medesimo Stato in cui essi sono ubicati e rimpatriando le partecipazioni nella conferitaria. Occorre che il rimpatrio sia effettuato dal proprietario dell'immobile e che la società possegga solo tale bene.

Termine per l'emersione
Il termine per avvalersi dello scudo scade il 15 dicembre 2009. In presenza di concrete difficoltà nel rimpatrio o nella regolarizzazione di attività finanziarie che comportano operazioni complesse, impedendo, per cause indipendenti dalla volontà dell'interessato, di ultimare l'emersione entro il 15 dicembre 2009, è consentito svolgere tali operazioni successivamente alla scadenza, ma entro una data ravvicinata, purché l'imposta sia comunque versata nel termine di cui sopra.

Valore da indicare nella dichiarazione riservata
Per le attività finanziarie, libertà di scelta tra: costo di acquisto, valore corrente o valori intermedi.
Per le attività patrimoniali: valore compreso tra il costo di acquisto documentato e quello risultante da un'apposita perizia di stima (da non allegare).
La perizia è obbligatoria solo se si sceglie di non indicare il costo risultante dall'atto di acquisto, non è necessaria la perizia.

Obblighi degli intermediari
Non devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria i dati e le notizie inerenti ai conti di deposito che accolgono il denaro e le attività finanziarie rimpatriate.
Permane per l'intermediario l'obbligo antiriciclaggio di segnalazione di operazione sospetta nei casi in cui è a conoscenza o sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che le attività oggetto della procedura di emersione siano frutto di reati diversi da quelli coperti dallo scudo.

Copertura da accertamenti
La copertura da accertamenti riguarda anche tributi diversi dalle imposte sui redditi.
La copertura da accertamenti riguarda anche quelli di tipo sintetico ("redditometro") nell'ipotesi di contestazione di un maggior reddito anche astrattamente riferibile alle attività emerse (non viene più specificata la condizione di accertamenti derivanti da investimenti effettuati successivamente al rimpatrio).
Per opporre lo scudo, è necessario rendere nota al Fisco la dichiarazione riservata o al momento dell'accesso o entro 30 giorni dalla notifica di un accertamento o di un atto di contestazione.

Effetti preclusivi allo scudo
La copertura dello scudo da accertamenti non opera, per chi è socio di una società di persone o di una associazione, anche in presenza di attività di controllo avviata nei confronti della società partecipata. L'inefficacia della copertura è in questo caso limitata esclusivamente ai redditi imputati per trasparenza dalla società (lo scudo opera invece per accertamenti di redditi differenti).

Inutilizzabilità dello scudo a sfavore del contribuente
Le operazioni di emersione non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, con esclusione dei procedimenti in corso al 4 ottobre 2009 (data della L. 141/2009). Questo divieto (in ambito fiscale) vale non solo per chi ha presentato lo scudo fiscale, ma anche per eventuali società (anche di capitali) di cui egli è "dominus". Ciò non significa che lo scudo del socio vale anche per evitare gli accertamenti della società, ma che la l'esistenza delle somme rimpatriate non può essere utilizzata dal Fisco per avviare attività di controllo sulla società.

  CONTINUA ...»

10 ottobre 2009
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